| Anagrafe Tutto quello che c'è da sapere su cambi di residenza, carta di identità, passaporti, autentiche.
Responsabile del Servizio: Stefano Padovan Indirizzo: Palazzo Burovich - Via Roma 1, Sesto al Reghena per i residenti nelle frazioni di Bagnarola e Ramuscello anche presso la Delegazione sita in Piazza IV Novembre, 22
Recapiti telefonici: Linea diretta: 0434- 693930 Fax: 0434 - 693912 Delegazione di Bagnarola - telefono e fax 0434 688088
E- mail anagrafe@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it delegazione@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it Orari: Ufficio Centrale: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Delegazione comunale di Bagnarola Dal Lunedì al Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Tra le prestazioni cui si può accedere presso l'ufficio anagrafe si ricordano: La ricezione delle dichiarazioni in materia anagrafica ed i relativi aggiornamenti su patenti di guida veicoli e carte di circolazione auto e motoveicoli; -Certificazioni anagrafiche; -Servizio autenticazioni; -Carta d'identità; -Documentazione per la richiesta di nuovo passaporto e rinnovo; -Formazione atti dello stato civile; -Certificazioni di stato civile.
DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE L'Ufficio anagrafe è competente a ricevere le dichiarazioni, rese da uno qualunque dei componenti maggiorenni della famiglia previa esibizione di un documento di identità personale, che riguardano: - il trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero il trasferimento di residenza all'estero; - la costituzione di una nuova famiglia o convivenza oppure mutamenti verificatisi nella loro composizione; - il cambio di abitazione; - il cambio dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; - il cambio di professione; - il cambio del titolo di studio. Variazione di residenza - Cambio di abitazione Ciascun cittadino deve rendere all'Anagrafe del Comune nel quale ha fissato la propria dimora abituale, con provenienza da altro Comune italiano o dall'estero, un'apposita dichiarazione. Medesimo adempimento incombe anche su coloro che cambiano abitazione nell'ambito dello stesso Comune. Le leggi in materia anagrafica stabiliscono che la dichiarazione in argomento deve essere resa dal cittadino interessato successivamente al trasferimento ed entro i venti giorni successivi. L'Ufficio Anagrafe, a seguito di mancata dichiarazione, qualora abbia acquisito certezza del trasferimento attraverso i necessari accertamenti, può provvedere alla variazione anagrafica d'ufficio. I cittadini stranieri che intendono stabilire la residenza anagrafica nel Comune devono essere in possesso, oltre che del passaporto rilasciato dal paese d'origine, del permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura ed in corso di validità.
Aggiornamento indirizzo su patenti di guida e carte di circolazione autoveicoli e motoveicoli E' il servizio che consente di riportare le variazioni anagrafiche su patente e carta di circolazione di autovetture, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori. Viene effettuato presso l'Ufficio Anagrafe al momento della dichiarazione del cambio di residenza per immigrazione da altro Comune o per cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune. La procedura prevede che gli interessati facciano apposita richiesta, su moduli prestampati e disponibili presso l'Ufficio Anagrafe, indicando i propri dati e quelli relativi alla patente di guida, nonché il numero di targa delle autovetture, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori di proprietà. L'Ufficio Anagrafe provvederà direttamente alla trasmissione della documentazione alla Motorizzazione Civile di Roma che invierà direttamente al domicilio degli interessati appositi talloncini adesivi da applicare sui relativi documenti.
Cancellazione anagrafica per emigrazione all'estero Per ottenere l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero) coloro che si trasferiscono stabilmente all'estero, possono dichiararlo all'Ufficio Anagrafe prima della partenza oppure direttamente all'Autorità Consolare Italiana del luogo di residenza all'Estero entro 90 gg. dall'arrivo nella circoscrizione consolare.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - AUTOCERTIFICAZIONI
Certificano dati anagrafici, quali la residenza e lo stato di famiglia (sia attuali che storici), la cittadinanza, lo stato civile, il godimento dei diritti politici. I certificati che attestano fatti o stati non soggetti a modificazione (es.: nascita, morte) hanno validità illimitata. I certificati che attestano fatti o stati soggetti a modifica (es.: residenza, stato civile) hanno validità di sei mesi, salvo che la legge preveda una durata diversa E' comunque possibile rendere valido il certificato scaduto dichiarando in calce al certificato stesso che le informazioni contenute non hanno subito variazioni e apponendo la propria firma (non autenticata). Costi e regime fiscale I certificati anagrafici sono di norma soggetti all'imposta di bollo di € 14,62 (ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642) e ai diritti di segreteria di € 0,52 E' possibile ottenere certificati in carta semplice (costo: € 0,26 per diritti di segreteria) se per l'uso a cui il certificato è destinato è prevista per legge un'esenzione dal bollo, che deve essere specificata dall'interessato al momento della richiesta.
Autocertificazioni La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), permette di comprovare con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato (senza autentica di firma e senza necessità di recarsi all'Ufficio Anagrafe) le seguenti situazioni riguardanti il dichiarante stesso: la data e del luogo di nascita, residenza e cittadinanza; il godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente; la posizione agli effetti degli obblighi militari l'iscrizione in albi o elenchi tenuti da una Pubblica Amministrazione titolo di studio e qualifica professionale , partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultati di esami finali di cori, titolo di specializzazione, abilitazione, preparazione; situazione reddituale ed economica; assolvimento di specifici obblighi contributivi; possesso e numero del cofice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore iscrizione presso associazioni di categoria o enti; qualità di vivenza a carico; E' anche possibile presentare un certificato scaduto se le informazioni in esso contenute non sono cambiate: in questo caso basta aggiungere sullo stesso certificato una dichiarazione firmata (non autenticata) in cui si conferma la validità delle informazioni.
Costi e regime fiscale Non è dovuta dall'interessato alcuna spesa per imposte o diritti. Esibizione di documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni Oltre alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, è possibile certificare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, stato civile e cittadinanza mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento valido che contenga tali informazioni. Il funzionario cui viene esibito il documento trascriverà i dati in esso contenuti in un apposito modulo. L'interessato, informato della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di documento falso o contenente dati non più attuali, sottoscriverà detto modulo.
Costi e regime fiscale Non è dovuta alcuna spesa per imposta di bollo o diritti di segreteria.
SERVIZIO AUTENTICAZIONI Tutte le firme su istanze da presentare ad uffici della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Motorizzazione, Camera di Commercio, Prefettura, Procura della Repubblica, Tribunale, Ufficio Iva, Catasto, Ufficio del Registro) ed a gestori di pubblici servizi o equiparati (es. Enel, Telecom, etc.) non sono soggette ad autenticazione, purché siano apposte in presenza del dipendente addetto. In alternativa, può inviarsi - anche per via telematica - l'istanza sottoscritta dal proprio domicilio se corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità. L'autentica non è dovuta nemmeno se l'istanza contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato stesso davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure davanti ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede all'autenticazione della firma: qualora la dichiarazione in parola sia contenuta in un'istanza da inoltrare alla Pubblica Amministrazione, non è necessaria l'autentica. Dal momento che con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si possono attestare solo stati o fatti a diretta conoscenza dell'interessato anche se riguardanti altre persone, non si potranno autenticare le firme nelle seguenti dichiarazioni: dichiarazioni di impegno, che si sostanziano in manifestazioni di volontà; dichiarazioni a contenuto negoziale, che sono regolate dal Codice Civile accettazioni di incarichi o rinunce gli stessi. E' possibile invece effettuare l'autenticazione della firma nelle dichiarazioni di delega, quali la delega a riscuotere una pensione o a ritirare un documento.
Costi e regime fiscale L'autentica della firma in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è di norma soggetta all'imposta di bollo di Euro 14,62 e ai diritti di segreteria di Euro 0,52 L'autentica della firma sarà esente se per l'uso a cui il documento è destinato è prevista per legge un'esenzione dal bollo, che deve essere specificata dall'interessato al momento della richiesta.
Autenticazione di copie L'autentica di una copia può essere eseguita per i seguenti documenti originali: atti e documenti amministrativi, cioè pubblici atti di natura privata, qualora debbano essere presentati ad una Pubblica Amministrazione estratti di libri e pubblicazioni a stampa, qualora debbano essere presentati ad una Pubblica Amministrazione Può essere eseguita dal Pubblico Ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere presentato il documento, oppure da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La copia autenticata ha validità illimitata nel tempo.
Costi e regime fiscale L'autenticazione di copia è di norma soggetta all'imposta di bollo di € 14,62 ogni quattro facciate del documento originale e ai diritti di segreteria di € 0,52 E' possibile ottenere copie autenticate in carta semplice (costo: € 0,26 per diritti di segreteria) se per l'uso a cui il documento è destinato è prevista per legge un'esenzione dal bollo, che deve essere specificata dall'interessato al momento della richiesta.
Il servizio è rivolto ai cittadini che devono presentare ad enti pubblici o ad imprese di servizi pubblici le dichiarazioni o le copie previste dalle leggi 15/68 e 127/97 Per usufruire dell'autocertificazione basta sottoscrivere la dichiarazione presso l'Ufficio che richiede il certificato o di fronte al funzionario incaricato presso il servizio autenticazioni del Comune, muniti di documento di riconoscimento.
CARTA D'IDENTITA' La carta di identità costituisce il documento di riconoscimento necessario per dimostrare la propria identità e anche per attestare, con la semplice esibizione, i dati personali ivi contenuti. La sua validità è di 10 anni; la data di scadenza viene stampata sulla quarta facciata del documento. E' rilasciata a tutti coloro che hanno compiuto 15 anni e che hanno la residenza nel Comune. I minori di anni 18 anni che la richiedono devono presentarsi con uno o entrambi i genitori, a seconda che il documento debba valere solo per l'Italia o anche per l'estero. La carta di identità può essere ottenuta anche nel Comune di dimora, previo nulla osta del Comune di Residenza. Per i cittadini stranieri residenti nel Comune è necessario esibire, all'atto della richiesta, il permesso di soggiorno ed il passaporto; il documento così rilasciato recherà la dicitura “Non valido per l'espatrio”. Si ricorda inoltre che l'art. 2 della Legge n. 127/97 “c.d. Bassanini bis” sulla semplificazione amministrativa ha introdotto le seguenti novità: sulla carta d'Identità non dovrà essere più indicato lo stato civile, se non a seguito di esplicita richiesta dell'interessato. Il documento potrà essere rinnovato 180 giorni prima della data della scadenza.
Carta di identità elettronica: si ricorda che l'attuale carta di identità sta per essere sostituita da una carta elettronica, del tutto simile ad una tessera bancomat, contenente oltre ai dati personali ed al codice fiscali, tutta una serie di altri dati ancora in via di definizione. Per il rilascio ed il rinnovo, l'interessato deve presentare: n. 3 fotografie formato tessera recenti che riproducono il volto frontalmente e non di profilo, senza copricapo; la carta d'identità scaduta o in scadenza (se si tratta di rinnovo); Se un cittadino non è in possesso di alcun documento valido per la sua identificazione, deve presentarsi con due testimoni muniti di un documento d'identità. Se la carta d'identità in corso di validità è stata smarrita o rubata per la richiesta di rinnovo è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Costo attuale € 5,42 Carta di identità valida per l'espatrio I Paesi in cui è possibile l'accesso con la Carta d'Identità valida per l'espatrio sono: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo,Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera. Oltre a quanto indicato al paragrafo precedente, per ottenerla è necessario dichiarare, nell'istanza da sottoscrivere per il rilascio, di possedere i requisiti di legge che costituiscono titolo per ottenere il passaporto. Nel caso di richiedente con figli minori serve anche l'autorizzazione del Giudice Tutelare (ex Pretura di San Vito al Tagl.to) se il medesimo è vedovo/a , celibe - nubile, legalmente separato, divorziato, non coniugato, né convivente con l'altro genitore, se ha perso la potestà , se l'altro genitore legittimo risiede all'estero. Certificato di nascita valido per l'espatrio per i minori di anni 15 Ai minori di anni 15, ai quali non può essere rilasciata la carta di identità, è possibile consentire l'espatrio con un certificato di nascita corredato di fotografia, secondo l'Accordo Europeo sul Regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, siglato a Parigi il 13 dicembre 1957.
Per ottenerlo bisogna presentare alla Questura che è competente al rilascio:
- il certificato di nascita, anche anagrafico, del minore predisposto dall'Ufficio Anagrafe; - la domanda dei genitori o di chi esercita la potestà (su moduli disponibili presso l'Ufficio); - due foto del minore di cui una autenticata. IL PASSAPORTO
Il passaporto è un documento di riconoscimento che, oltre ad attestare i dati identificativi del soggetto, dimostra l'esistenza delle condizioni che la legge richiede per l'espatrio, in tutti gli Stati i cui governi siano riconosciuti dalla Repubblica Italiana, costituendo una garanzia circa la possibilità di recarsi nel loro territorio. L'istanza intesa ad ottenere il rilascio del passaporto può essere presentata nel luogo in cui il richiedente ha la residenza, dimora o domicilio: - alla Questura - all'Ufficio distaccato di P.S. , ovvero, in mancanza, - al locale Comando dei Carabinieri - al Comune In concreto, per richiedere il rilascio/rinnovo del passaporto l'interessato deve inoltrare domanda alla Questura di Pordenone competente al rilascio: All'istanza, predisposta su appositi stampati disponibili presso l'Ufficio Anagrafe, vanno allegati: - autocertificazione attestante lo stato di famiglia, la residenza e la cittadinanza; - 2 foto -di cui una autenticata o in Comune o direttamente in Questura - la ricevuta del versamento di € 5,92 (32 pagine) ovvero € 7,23 (48 pagine) sul c.c.p. n. 246595 quale costo libretto passaporto - marca per tassa concessioni governative di € 40,29 - ulteriori marche da bollo in relazione ai casi ed alla diversa documentazione da presentare, con particolare riferimento alla documentazione necessaria per i minori Il passaporto può essere rilasciato al cittadino: - che ha superato il decimo anno di età; - che, pur non avendo compiuto ancora il decimo anno di età, ne subordini l'uso alla condizione di viaggiare insieme a uno dei genitori o chi ne fa le veci; - al minore di anni 16 che, oltre a poter ottenere il passaporto individuale, ha la possibilità di essere iscritto nel passaporto di uno dei genitori, dell'eventuale tutore o di altra persona appositamente delegata ad accompagnarli. Per ottenere l'iscrizione è necessario fare domanda alla Questura di Pordenone allegando i seguenti documenti: - atto di assenso dell'altro genitore, da produrre in Comune o direttamente in Questura; - autocertificazione di stato di famiglia, residenza, cittadinanza - due fotografie recenti del minore (qualora il minore abbia già compiuto i 10 anni) di cui una autenticata o in Comune o direttamente in Questura. NB. Per il rilascio del passaporto bisogna sempre allegare una marca per atti amministrativi da € 40,29, mentre per utilizzare lo stesso passaporto successivamente per recarsi nei paesi aderenti all'Unione Europea non vi è l'obbligo di apporre sullo stesso la marca citata. SERVIZIO CONSEGNA LIBRETTO DI PENSIONE I libretti di pensione di Invalidità Civile e i libretti di pensione del personale della Pubblica Amministrazione vengono trasmessi al Comune per la consegna. L'interessato in genere riceve dall'Ente che ha rilasciato il libretto, l'invito a presentarsi in Comune per il ritiro. L'interessato potrà ritirare il libretto, dopo aver ricevuto il relativo invito, recandosi presso il Settore Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe munito di n. 1 fototessera recente. Coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente all'Ufficio per le autenticazioni delle sottoscrizioni del libretto e della delega a riscuotere la pensione, possono avvalersi del previsto servizio a domicilio.
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