Ordinanza n. 17 del Presidente della Regione, valida fino al 30 giugno

Pubblicata il 14/06/2020
Dal 30/06/2020 al 30/06/2020

Sesto inform@
Il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

ORDINA
1. che sia consentito l’accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità con le linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM dell’ 11 giugno 2020, integrate dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o eventuali successive disposizioni regionali;
2. che siano consentiti il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
3. che sia consentito, ad integrazione del punto 2 della propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020, in conformità alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 11 giugno 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot;
b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
c) fiere e congressi;

4. che sia consentito dal 19 giugno 2020, ad integrazione del punto 2 della propria ordinanza n. 16/PC del 3 giugno 2020, in conformità alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 11 giugno 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
5. restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.16/PC del 3 giugno 2020, che si intendono qui integralmente richiamante.

La presente ordinanza e le linee guida approvate il 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con specifica indicazione come data di decorrenza del 15 giugno 2020, sono pubblicate sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Trieste - Palmanova, 12 giugno 2020 IL PRESIDENTE 

Allegati

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Allegato Ordinanza_17_PC_FVG_dd_12_06_2020.pdf 126.97 KB
Allegato Allegato_Ord_17_PC_FVG_Linee_Guida_Fase_2.pdf 591.1 KB


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