Domande per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2020-21

Pubblicata il 25/06/2020
Dal 30/06/2020 al 30/06/2020

Avviso per la presentazione delle domande per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2020-21 finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 –Programma specifico 23/19 – Azione 9.3.3.
In attuazione dell’Avviso approvato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG con decreto n. 2155/LAVFORU del 16 marzo 2020, così come modificato con decreto n. 3297/LAVFORU del 06/04/2020, è aperta la presentazione delle domande per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2020-21. L’intervento è finalizzato a promuovere l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia da parte delle famiglie in condizioni di svantaggio e a sostenere soluzioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ed è cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR. 

Chi può presentare la domanda
I genitori dei bambini che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti per l’anno educativo 2020-21 a uno dei servizi per la prima infanzia indicati nell’elenco allegato 1 al presente avviso.
Nel caso di accesso a un servizio messo a disposizione da un Comune, l’avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale all’iscrizione, purché l’ammissione - anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Come presentare le domande e termini di presentazione
Il genitore richiedente, in possesso dei requisiti, presenta la domanda esclusivamente on line al SSC territorialmente competente per il servizio richiesto, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Le domande relative all’abbattimento delle rette di frequenza di servizi comunali, o comunque per i quali l’accesso avviene tramite il Comune, devono essere presentate presso il Comune medesimo entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al beneficio, alla data di presentazione della domanda occorre possedere i seguenti requisiti:
a) ciascun bambino deve essere iscritto per l’anno educativo 2020-21 a uno dei servizi per la prima infanzia indicati nell’allegato 1 al presente avviso con frequenza superiore alle 30 ore mensili;
b) almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;
c) l’ISEE del nucleo familiare calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve risultare pari o inferiore a Euro 25.000,00;
d) i genitori devono risultare occupati ovvero trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n, 150 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
Sono considerati occupati i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo.

Entità dei benefici
A seconda del tipo di servizio frequentato e delle modalità di frequenza, i benefici sono riconosciuti nelle seguenti misure:
• Nidi d’infanzia e servizi educativi domiciliari:
tempo pieno fino a Euro 300,00 mensili
tempo parziale fino a Euro 150,00 mensili
• Centri per bambini e genitori e spazi gioco:
fino a Euro 150,000
In ogni caso il beneficio non spetta per un importo superiore al costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento
I benefici sono incompatibili con quelli erogati con fondi regionali ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2005.

Come funzionano i benefici
Mese per mese, la retta che la famiglia dovrà pagare per la frequenza presso il servizio educativo sarà ridotta dell’importo corrispondente al beneficio spettante a seconda del tipo di servizio frequentato e del tipo di frequenza. La differenza sarà successivamente rimborsata al gestore del servizio a valere sui fondi di cui al presente avviso. Così, ad esempio, per una frequenza a tempo pieno di un nido d’infanzia, la famiglia dovrà pagare la retta mensile ridotta fino a Euro 300,00.
Il beneficio spetta entro il limite del costo posto a carico della famiglia, e pertanto, qualora la retta dovuta dalla famiglia sia inferiore all’importo del beneficio, l’ammontare del beneficio sarà ricondotto all’importo della retta stessa. Pertanto, se per esempio per la frequenza a tempo pieno di un nido d’infanzia fosse richiesta una retta intera di Euro 250,00, il beneficio spetterebbe per Euro 250,00 (assorbendo interamente l’importo della retta) anziché per Euro 300,00.
Graduatoria delle domande e ammissione ai benefici
Dopo la scadenza del termine di presentazione tutte le domande regolarmente presentate vengono elencate con ordinamento crescente a seconda del valore dell’ISEE del nucleo familiare.
In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in subordine, i casi in cui uno solo dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data di presentazione meno recente.
Nei seguenti casi le domande sono comunque escluse dalla graduatoria per carenza dei requisiti essenziali:
a) qualora non siano supportate dall’iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia tra quelli indicati nell’allegato 1 al presente avviso;
b) qualora nessuno dei genitori sia residente o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;
c) qualora uno dei genitori sia privo dei requisiti di accesso previsti cioè non presti attività lavorativa o non si trovi nello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del D.lgs. 150/2015;
d) qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a Euro 25.000,00.
Per chi accede a un servizio comunale, o comunque tramite il Comune, l’avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale all’iscrizione, purché l’ammissione – anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Secondo la graduatoria formata come descritto, entro il 31 luglio 2020 si provvederà alla concessione dei benefici nelle misure spettanti per l’intero anno educativo 2020-21 fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Entro il 31 agosto 2020 si provvederà a informare i beneficiari ammessi, e sarà comunicato al gestore di ciascun servizio educativo per la prima infanzia l’elenco dei beneficiari di pertinenza con specificazione dell’importo del beneficio spettante in relazione alla modalità di frequenza indicata nella domanda, nonché del mese di decorrenza e di quello di cessazione.
Qualora risulti che l’iscrizione al servizio educativo prevede una modalità di frequenza a tempo parziale, il beneficio eventualmente concesso per una modalità di frequenza a tempo pieno viene conseguentemente rideterminato. In caso di iscrizione al servizio educativo con modalità di frequenza a tempo pieno, l’eventuale avvenuta concessione del beneficio per un ammontare corrispondente alla modalità di frequenza a tempo parziale non dà luogo ad alcuna rideterminazione.
Trasferimenti ad altro servizio e cessazioni dell’iscrizione
Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli indicati nell’elenco allegato 1, purché tra la data della cessazione dell’iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni. In tali casi il beneficio applicato è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.
I casi di cessazione dell’iscrizione cui non segua una nuova iscrizione entro i successivi 30 giorni comportano la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Responsabile dell’Area Minori e Famiglia del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Tagliamento”, dott.ssa Silvia Bortoli.
Informazioni
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Tagliamento” tel.0434 843411 oppure inviare una mail a serviziosociale@tagliamento.utifvg.it.

Allegati

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Allegato SSC TAGLIAMENTO_AVVISO_FSE_20_21.pdf 189.33 KB


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