Covid19 - L'ordinanza FVG n. 43 che detta nuove restrizioni fino al 3 dicembre 2020

Pubblicata il 24/11/2020
Dal 24/11/2020 al 24/11/2020

Sesto inform@

Il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
ORDINA
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dalle ore 00,00 del 24 novembre e fino al giorno 3 dicembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:
a.1. È fatto obbligo a tutti di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità rappresentate dall’art. 2 del DPCM dd. 3 novembre 2020;
a.2. È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico se non per necessità altrimenti non espletabili;
a.3. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico nelle vicinanze degli esercizi di vendita e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti;
a.4. È fortemente raccomandato evitare zone solitamente affollate;
a.5. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro;
a.6. Fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 9, lett. e) del DPCM 3 novembre 2020 in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, sono sospese le attività, compresi gli allenamenti, degli sport di squadra e di contatto così come previsto dall’art. 1, comma 9, lett g) del richiamato DPCM;
a.7. È fortemente raccomandato alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile così come previsto dall’art. 5, comma 3 del DPCM 3 novembre 2020;
a.8. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privato così come previsto dall’art. 5 comma 6 del DPCM 3 novembre 2020.
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS- CoV-2, su parte del territorio regionale verrà avviata l’attività di monitoraggio attraverso l’effettuazione in larga scala di test e conseguente tracciamento sulla popolazione, demandando alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e alla Protezione civile della Regione, anche avvalendosi di Enti e Aziende:
    • l’individuazione delle aree territoriali da monitorare;
    • l’organizzazione logistica della campagna di screening;
    • l’effettuazione dei test e del monitoraggio.
L’attività di monitoraggio viene svolta d’intesa con i Comuni interessati.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Ordinanza_43_PC_FVG_dd_23_11_2020.pdf 196.54 KB


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto