Anagrafe animali d'affezione - Cani randagi

Si riporta di seguito un estratto dalla L.R. 20/2012 inerente all'istituzione e gestione dell'anagrafe canina.
CAPO IV
 
Art. 25  (Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)
 
1. É istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio é affidata ai Comuni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, é adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.


Art. 26  (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane é tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso é obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorita' giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
e) la variazione di residenza;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.


Art. 27  (Identificazione e registrazione dei cani)

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane é identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e rip
ortante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane é addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR é eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.

 
Art. 28  (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)
 
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativ
a vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 33  (Sanzioni)
 
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

2. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalita' previste dalla medesima legge.
 
MODULISTICA

Modello 1: autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione dell'animale da affezione nella Banca dati regionale
Modello 2: autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche
Modello 3: autodichiarazione di ritrovamento dell'animale
 


 
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