Combustione residui vegetali

A seguito dei chiarimenti espressi dal Servizio del Corpo Forestale Regionale con circolare del 21 ottobre 2014 sulla materia in oggetto derivante dal c.d. decreto "Terra dei fuochi", si evidenziano i seguenti aspetti:
 
È consentita sul territorio comunale la combustione di “ (...) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura (…)” (D.Lgs 152/2006 art. 185 c. 1 lett. f) purché in “piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (…) effettuate nel luogo di produzione” (D.Lgs 152/2006 art. 182 c. 6-bis inserito dall’art. 14 c. 8 lett. b del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116). Essenzialmente gli artt. 182 e 185 sottolineano come la combustione sia ammessa per residui vegetali derivanti da attività agricola o forestale, siano essi prodotti da imprese agricole, forestali o privati che provvedano alla pulizia dei propri boschi, terreni, prati o frutteti.
Per abbruciamento nel luogo di produzione si intende il divieto di trasportare il materiale in un altro sito mentre è concesso il raggruppamento, in aree idonee, all’interno del luogo in cui le operazioni di sfalcio, potatura o altre attività agro-forestali sono eseguite.
A titolo esemplificativo si rammenta che un cumulo di 3 metri steri corrisponde, approssimativamente, ad un cumulo di 1,5 m di lato (assunto un cumulo ideale dalla forma cubica) in cui gli spazi vuoti sono considerati pieni.

 
Risulta necessario sottolineare come è vietata la combustione dei “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” in quanto espressamente classificati come rifiuti urbani (D.Lgs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. e) ed esclusi dalla deroga per i materiali sopra specificati (D.Lgs 152/2006 art. 185 c. 1 lett. f).
 
Nello specifico, l’abbruciamento dei materiali consentiti, è stato riconosciuto come normale pratica agricola, consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti” (D.Lgs 152/2006 art. 182 c. 6-bis inserito dall’art. 14 c. 8 lett. b del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116) e quindi viene ribadito il concetto per cui tale pratica non si configura come attività di gestione dei rifiuti.
Di fatto la combustione non viene più intesa come l'intenzione di disfarsi dei residui vegetali poiché, altrimenti, si ricadrebbe nella definizione di rifiuto:
"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (D.Lgs 152/2006 art. 183 c. 1 lett. a). 
La precisazione che vede il reimpiego dei materiali a scopo concimante o ammendante risulta di fatto fondamentale per la risoluzione del problema del divieto di abbruciamento dei residui vegetali in quanto trasforma la combustione da metodo di smaltimento illecito di rifiuti, a pratica per l'ottenimento di un materiale con una sua utilità agronomica.
Ne deriva che, al fine di attuare il riutilizzo, i residui della combustione dovranno essere effettivamente reimpiegati a scopo concimante o ammendante e non lasciati in cumulo sul sito di combustione.


Stante che per il territorio comunale non sono previsti dei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi (indicati dalla Regione), la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre ammessa (dal 1 gennaio al 31 dicembre) nel rispetto delle disposizioni Comunali in termini di periodi, distanze o orari (Regolamento di Polizia Rurale in vigore ed eventuali Ordinanze in materia).
Si rammenta che, sebbene il territorio comunale sia escluso dalle zone del Piano Antincendio Regionale, risulta comunque vietato l’abbruciamento all’interno di aree boscate di estensione superiore a 2000 metri quadrati anche comprendenti radure di estensione inferiore a 2000 metri quadrati (L.R. 9/2007 art. 6).

IN SINTESI
  1. È consentito sul territorio comunale, durante tutto l’anno, l’abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricola, forestale o dall'attività di manutenzione effettuata dai privati che provvedano alla pulizia dei propri boschi, terreni, prati o frutteti;
  2. È vietato l’abbruciamento dei residui vegetali all’interno delle aree boscate di superficie superiore a 2000 metri quadrati o nelle radure comprese all’interno di tali aree, se di estensione inferiore a 2000 metri quadrati, per il rischio d’incendio che può derivare;
  3. Il materiale potrà essere raggruppato e bruciato nell’area di produzione, ovvero dove il materiale è stato falciato, tagliato, ecc. mentre è vietato il suo spostamento in altri luoghi;
  4. I cumuli da bruciare non potranno essere più grandi di un cumulo di un metro e mezzo di lato (assunto un cumulo ideale di forma cubica) ed i residui di combustione (cenere) dovranno essere effettivamente utilizzati a scopo concimante/ammendante e non lasciati in cumulo.
  5. È vietato bruciare materiali vegetali derivanti dalla pulizia/manutenzione di giardini, parchi o aree cimiteriali che quindi andranno gestiti come rifiuti verdi.

CONDIZIONI PER L'ABBRUCIAMENTO




RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 152/2006 - Art. 182 

D.Lgs 152/2006 - Art. 185

D.Lgs 152/2006 - Art. 256 bis

Regolamento Comunale di Polizia Rurale



Aggiornamento del: 23 ottobre 2014
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