Separazioni e divorzi

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge n. 898/1970, è possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro una convenzione con l'assistenza di almeno un avvocato per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati (Convenzioni di negoziazione assistita)
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Gli avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Gli avvocati dovranno trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci. Entrambi gli avvocati delle parti, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, dovranno trasmettere la convenzione entro 10 giorni al Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile.
 
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio. In questo caso, l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• NON DEVONO ESSERCI figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
• L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. 

COSTI: 16 euro di diritto fisso

Per maggiori informazioni o per prendere un appuntamento, si prega di contattare l'Ufficio al n. tel. 0434 693930.

Responsabile del Servizio:
Stefano Padovan

Indirizzo:
Palazzo Burovich - Via Roma 1, Sesto al Reghena

Contatti:
Linea diretta: 0434- 693930
Fax: 0434 - 693912
E- mail: anagrafe@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
 
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.15

 

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