Descrizione
IL SINDACO
Visti:
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- il D.P.R.G. n. 269/Pres. del 22.06.1978 relativamente alla determinazione della zona climatica di appartenenza dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 ed in presenza di persistenti condizioni climatiche analoghe a quelle che giustificano l’adozione del presente provvedimento, ordina l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento al 07.10.2025 per un massimo di 8 ore (otto) giornaliere in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00, distribuite nell’arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno, fino al 14 ottobre 2025 compreso;
Invita al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.