Canoni di locazione – abbattimento

  • Servizio attivo

Richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi regionali per l'abbattimento dei canoni di locazione.


A chi è rivolto

Tutti i cittadini maggiorenni senza case di proprietà e titolari di un contratto di affitto, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita ad abitazione del richiedente.

Descrizione

Il cittadino che risiede in una casa in affitto, il cui canone incide significativamente sul suo reddito (cioè oltre la percentuale minima prevista dai regolamenti regionali) può partecipare al bando per la concessione di contributi regionali per l'abbattimento dei canoni di locazione.

Come fare

Monitorare la pubblicazione del bando comunale (di norma nel mese di maggio) e, in caso di rispetto di tutti i requisiti previsti, compilare completamente e correttamente la domanda, allegando quanto richiesto, e spedire o consegnare la domanda entro il termine perentorio previsto nel richiamato bando comunale. Sono necessarie le ricevute- attestazioni dei pagamenti effettuati nell'anno precedente a quello nel quale si presenta la domanda; è altresì necessario allegare l'ISEE in corso di validità, non superiore a 30 mila euro

Cosa serve

Il requisito del reddito di riferimento deve essere attestato dall’apposita certificazione ISE/ISEE fornita al privato su istanza da presentare all’INPS o ad un CAAF.

Condizioni:

  • - Possesso di un Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;
  • - Avere un nucleo familiare con ISEE pari a €. 15.563,86, da elevare del 20% (€. 18.676,63) per i nuclei composti da n. 1 componente, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14% (c.d. Fascia A);
  • - Avere un nucleo familiare con ISEE non superiore al valore fissato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art.16 della L.R. 1/2016 pari a €. 20.000,00, da elevare del 20% (€. 24.000) per i nuclei composti da n. 1 componente, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24% (c.d. Fascia B);

Per ulteriori informazioni https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA5/

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia del contratto di locazione regolarmente registrato e riportante gli estremi della registrazione;
  • copia dell’imposta di registro prevista per il rinnovo del contratto;
  • copia dell’eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca;
  • copia di tutte le ricevute di pagamento degli affitti o estratto conto bancario riconducibili al richiedente ed indicanti causale e importo;
  • Attestazione ISEE in corso di validità;
  • certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti l’eventuale stato di disabilità;copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio;
  • copia dei provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell’abitazione familiare;

I cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno altresì allegare la seguente documentazione:

  • - copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di durata non inferiore a un anno in corso di validità con riferimento al Paese di origine e/o al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari, anche per quote, di altri alloggi), legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e corredata da traduzione in lingua italiana, di cui la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero attesta la conformità all’originale ovvero, nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare straniera in Italia.
  • I suddetti cittadini non U.E. che, pur avendo agito con correttezza e diligenza, siano impossibilitati a produrre la documentazione con le modalità suddette, presentano in sostituzione, una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 7 D.P.R. 445/2000.

Cosa si ottiene

Una volta fatta richiesta si può ottenere il contributo secondo le modalità e i requisiti previsti.

Tempi e scadenze

Il Comune eroga il contributo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale delle risorse assegnate da parte della Regione Friuli Venezia Giulia; di norma nel mese di novembre di ogni anno.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo

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Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela Ricorso al Giudice ordinario
Normativa costitutiva Legge 431 anno 1998 e legge regionale 6 anno 2003
Tipo avvio Istanza di parte
Titolare del potere sostitutivo Segretario Comunale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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