La CARTA FAMIGLIA può essere richiesta da:
a) uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;
b) in caso di separazione o divorzio, dal genitore che ha la cura della ordinaria gestione del figlio e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;
c) il genitore adottivo, a decorrere dall’inizio del periodo di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
d) la persona affidataria di minori, ai sensi della legge 184/1983, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;
e) la madre di figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei Comuni, di cui all’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che siano iscritti nell’elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014.
Può richiedere DOTE FAMIGLIA il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:
- Carta famiglia attiva;
- ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00;
- almeno un figlio minore in carico al nucleo familiare.