Superamento barriere architettoniche

  • Servizio attivo

Richiesta di eliminazione delle barriere architettoniche


A chi è rivolto

Alle persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale abbiano o intendano
La situazione di disabilità è comprovata da una certificazione attestante l’invalidità rilasciata dagli organi competenti, eventualmente corredata da un certificato medico in carta libera qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le difficoltà motorie derivanti dalla menomazione accertata.
Possono presentare domanda, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento effettivo dell’invalidità civile, anche le persone ricoverate in strutture sanitarie, colpite da eventi a esito invalidante con necessità di rientrare a domicilio; in questi casi è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità. La documentazione di effettivo riconoscimento dell’invalidità civile tuttavia dovrà obbligatoriamente essere esibita prima della concessione del contributo da parte del Comune.

Descrizione

Con il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016, è stato emanato il nuovo regolamento di attuazione relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale.
Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità all’edificio o alla singola unità immobiliare.
Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989. È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. 

Come fare

Su appuntamento allo sportello o tramite mail/pec all'ufficio.
Le domande sono presentate dalla persona con disabilità, o da coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, o l’amministrazione di sostegno, e si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intende trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale). La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento. 
La domanda va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con dichiarazione del possesso della certificazione ISEE in corso di validità;
c) copia della certificazione di invalidità (corredata dell’eventuale certificato medico) oppure copia della certificazione sostitutiva nel caso di persona ricoverata senza invalidità civile riconosciuta;
d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
e) autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non rimovibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio;
f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale.
Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo, va presentata un’unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa.
Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.
I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi o per la presentazione di documentazione non conforme o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nel Regolamento.

Cosa serve

Tutte le informazioni e la modulistica sono previsti al link:

  • http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA13/

Cosa si ottiene

Una volta fatta richiesta si può ottenere il contributo secondo le modalità e i requisiti previsti.

Tempi e scadenze

Il Comune eroga il contributo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale delle risorse assegnate da parte della Regione Friuli Venezia Giulia; di norma nel mese di novembre di ogni anno.

Quanto costa

Marca da bollo da 16 euro allegata alla domanda

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Ulteriori informazioni

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Condizioni di servizio

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