Su appuntamento allo sportello o tramite mail/pec all'ufficio.
Le domande sono presentate dalla persona con disabilità, o da coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, o l’amministrazione di sostegno, e si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intende trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale). La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento.
La domanda va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con dichiarazione del possesso della certificazione ISEE in corso di validità;
c) copia della certificazione di invalidità (corredata dell’eventuale certificato medico) oppure copia della certificazione sostitutiva nel caso di persona ricoverata senza invalidità civile riconosciuta;
d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
e) autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non rimovibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio;
f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale.
Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo, va presentata un’unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa.
Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.
I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi o per la presentazione di documentazione non conforme o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nel Regolamento.