L’utilizzazione delle acque ad uso domestico è disciplinata dall'art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, che riserva al proprietario di un fondo la facoltà di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee, purché non venga compromesso l’equilibrio del bilancio idrico, come prescritto dall'art. 167,comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Ai sensi del citato art. 93, rientrano nell'utilizzo domestico l’innaffiamento degli orti e giardini a servizio del proprietario del fondo e della sua famiglia, nonché l’abbeveraggio del bestiame.