Lo Statuto

Il consiglio comunale, nell'adunanza del 16 febbraio 2004, ha modificato profondamente lo statuto dell'ente, adeguandolo alle novità normative nel frattempo intercorse.
Ripubblichiamo di seguito il testo della carta fondamentale del comune di Sesto al Reghena.


Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2019
“Modifica dell’art. 21, comma 5 dello Statuto Comunale”
 
 
 
Premesso che lo Statuto del Comune di Sesto al Reghena è stato approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 07/06/1991 (CPC n. 14913-23786 del 18.09.1991), successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 71 del 22.08.1991 (CPC 23787-19927 del 19.09.1991), n. 111 del 20/11/1991 (CCC 10119 – 2.442.1/1488 del 03.03.1992), n. 34 del 15.06.1992 (CCC n. 12947-3.442.1-3733 del 16.07.1992) e n. 28 del 24.03.1994 (CCC n. 11459/3.442.1 – Reg CCC n. 1402 del 14.06.1994, ravvisate legittime dal CCC e da ultimo con deliberazione n. 63 del 27.06.1996, ravvisata legittima dal CCC nella seduta  n. 61 del 19.08.1996, prot. 53723 CC 11960) aggiornato ed adeguato alle disposizioni normative del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Ordinamento degli Enti Locali”, con deliberazione consiliare n. 05 del 16/02/2004 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 52 del 30.09.2019;
 
Dato atto che con il provvedimento consiliare n. 52 del 30.09.2019 è stato pubblicato all’albo online del Comune di Sesto al Reghena per 15 giorni consecutivi: dal 04.10.2019 al 19.10.2019;
 
Evidenziato che con il citato provvedimento consiliare è stato modificato l’art. 21, comma 5 dello Statuto Comunale con l’abrogazione delle seguenti parolee dal componente più anziano tra i presenti ragion per cui la nuova formulazione dell’21, comma 5 dello Statuto risulta essere la seguente:
 
“I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario”.
 
Vista la L.R. 1/2006 art. 12, comma 4;
 
Alla luce di quanto sopra esposto, la nuova formulazione dello Statuto Comunale di Sesto al Reghena risulta essere la seguente:
 
S T A T U T O
 
….. Omissis …..
 

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale deliberano validamente con la metà dei componenti assegnati  e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo statuto. Se la Giunta Comunale, compreso il presidente, è composta da un numero dispari di membri, la metà dev'essere determinata operando l'arrotondamento per eccesso.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio, della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Relativamente all'assistenza e verbalizzazione delle commissioni il Segretario può avvalersi del vicesegretario ovvero di altro personale dipendente dall'Ente, da individuarsi dallo stesso Segretario a mezzo di apposito atto di delega, eccetto i casi per i quali la legge non lo consente. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando uno degli organi collegiali discuta e deliberi argomenti che lo riguardano direttamente o interessano suoi parenti ed affini entro il quarto grado o comunque nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente, ovvero dal vicesegretario.

5. “I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario”
 
…… Omissis ….
 
 
Di dare atto che le modifiche Statutarie entreranno in vigore secondo la procedura e tempi indicati dall’art. 12 commi 4, 5 e della L.R. 1/2006.

 

 
 

 

S T A T U T O

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Sesto al Reghena è Ente Autonomo Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo le norme della Costituzione, della legge generale dello Stato e delle leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella prospettiva dell'integrazione Europea.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune di Sesto al Reghena è dotato di autonomia statutaria, finanziaria, normativa, organizzativa, amministrativa ed impositiva.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune nel promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, nonché le condizioni che permettono di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna,  persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi ed attività sociali, dell'assetto, utilizzazione e valorizzazione storico-culturale-ambientale del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
4. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate,   attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.


Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita, oltre che dal Capoluogo, dalle frazioni di Bagnarola, Ramuscello e Marignana, nonché  dalle seguenti località e nuclei abitati:
Casette - Fraticelle- Levada - Mure - Melmose - Stazione - Banduzzo - Braidacurti - Vissignano - Borgo Siega - Stalis - Mielma - Versiola - Borgo di  Sotto - Venchiaredo - Madonna di Campagna - La Platina - Piramidi - Ramuscello Vecchio - Viali - Santa Sabina - Ramuscellutto
storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 40,53 confinante con i Comuni di Chions - Cinto Caomaggiore - Cordovado - Gruaro - Morsano al Tagliamento - San Vito al Tagliamento.
3.La sede comunale, sita nel Palazzo detto della residenza Abbaziale di Piazza Castello 1 e nel Palazzo Burovich di Via Roma 2, è ubicata nel capoluogo. La delegazione comunale, invece, attivata con atto deliberativo n. 6 del 14.02.1947 ed autorizzata dal Ministero di Grazia e Giustizia con decreto del 12.11.1946, è ubicata nella frazione Bagnarola.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa adozione di formale provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 5
Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva.
3. L'accesso allo spazio da destinare all'Albo Pretorio avviene nel rispetto dell'orario di apertura degli uffici comunali, così come determinato dal Sindaco.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di SESTO AL REGHENA e con lo stemma civico concesso dal Capo del Governo con provvedimento in  data 25.07.1927.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. La Giunta Comunale può autorizzare la riproduzione del simbolo dello stemma.
4. Il Comune di Sesto al Reghena può dotarsi di un marchio turistico.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE


TITOLO I

ORGANI


Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente  ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10
Sedute e convocazione

1. L'attività del Consiglio disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta di componenti, si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono sedute ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di  deliberazione  previste dall’art.42, 2° comma, lett. a e b del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Tutte le altre sono straordinarie.
3.  La prima seduta del Consiglio, che è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto, deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il temine di 10 giorni dalla convocazione.
4. Il  Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
5. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato dal Vicesindaco.
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, entro 20 giorni, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 11
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo  seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima e per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Nelle commissioni temporanee e speciali può essere contemplata la presenza di cittadini non Consiglieri aventi particolare competenza in materie di interesse comunale
6. Le commissioni di controllo  o di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un consigliere di minoranza.

Art. 12
Attribuzione delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri  sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze nella lista che ha conseguito la più alta cifra elettorale. In caso di parità di preferenze, è consigliere anziano il più anziano d'età.
3.Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Si decade dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio ovvero di commissione consiliare permanente nel corso dello stesso anno;La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio.Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro quindici  giorni decorrenti dall’avvenuto ricevimento della contestazione
5. Il regime delle incompatibilità alla carica di consigliere comunale è disciplinato dalla legge, e tiene conto anche di quanto disposto dall’art. 41 della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 21/2003.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio comunale dove saranno notificate le comunicazioni inerenti la carica.
4. Nel caso in cui presso il recapito indicato o presso il domicilio del Consigliere non vi sia alcun soggetto cui poter notificare le comunicazioni inerenti la carica, quali avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, elenchi delle delibere adottate dalla Giunta Comunale limitatamente ai capigruppo, avvisi di riunione dei capigruppo, per i quali è prescritto un temine tassativo, il messo notificatore è autorizzato ad affiggere alla porta o cancello d'ingresso, copia dell'avviso stesso apponendovi la propria firma e indicando la data ed ora di affissione.
Entro il giorno successivo non festivo, con apposito telegramma il messo comunale darà comunicazione al Consigliere dell'avvenuta affissione con indicazione della data, ora e luogo di convocazione, con tale comunicazione si considera osservato ad ogni effetto l'obbligo  di consegna dell'avviso di convocazione o la comunicazione.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista ed in caso di parità di voti nei più anziani di età.
2. Non si può procedere alla creazione di un gruppo consiliare costituito da un solo consigliere, a meno che non risulti quale unico eletto di una lista che ha partecipato alle elezioni comunali.
3. Il regolamento del consiglio comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
4. La giunta adotta tutti gli atti di governo locale, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente,  che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
 
 
Art. 17
 Nomina e prerogative

1. I componenti la Giunta sono nominati dal  Sindaco,  che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Delle stesse va data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 18
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 6 assessori.
2. Il numero degli assessori viene definito dal Sindaco con proprio provvedimento espresso di nomina. 
3. Fino alla metà dei componenti della Giunta può essere scelta tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 19
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.

Art. 20
Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e governo che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio. In  caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi  nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, a titolo esemplificativo,  nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva disegni attuativi dei programmi ;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) predispone lo schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché la relazione previsionale e programmatica, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale
f) Determina le aliquote dei tributi locali  e le tariffe per la fruizione di beni e servizi,  nell’ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio Comunale.
g) [abrogato]
h) in materia di personale, esercita le attribuzioni indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata. In particolare, la Giunta esprime il parere in ordine ai provvedimenti di mobilità esterna del personale dipendente
i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti  e persone;
l) [abrogato]
m) autorizza Sindaco ed i Responsabili dei servizi a stare in giudizio in rappresentanza del comune ed approva le  transazioni
n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
p)  [abrogato]
q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
4. [abrogato]

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale deliberano validamente con la metà dei componenti assegnati  e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo statuto. Se la Giunta Comunale, compreso il presidente, è composta da un numero dispari di membri, la metà dev'essere determinata operando l'arrotondamento per eccesso.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio, della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Relativamente all'assistenza e verbalizzazione delle commissioni il Segretario può avvalersi del vicesegretario ovvero di altro personale dipendente dall'Ente, da individuarsi  dallo stesso Segretario a mezzo di apposito atto di delega, eccetto i casi per i quali la legge non lo consente. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando uno degli organi collegiali discuta e deliberi argomenti che lo riguardano direttamente o interessano suoi parenti ed affini entro il quarto grado o comunque nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente, ovvero dal vicesegretario.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza istituzionale, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Le dimissioni presentate dal  Sindaco diventano irrevocabili e determinano la decadenza della Giunta con conseguente scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al  Consiglio. Entro i suddetti venti giorni il Sindaco può revocare le  dimissioni.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) ha la legale rappresentanza dell’ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo; la stessa spetta  ai responsabili dei servizi, in relazione alle rispettive attribuzioni gestionali, negli altri casi.
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) impartisce direttive al  Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) ha facoltà di delega;
f) sentita la  Giunta Comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito del programma delineato dal Consiglio Comunale;
g) convoca i comizi per i referendum consultivi
h)  adotta ordinanze contingibili ed urgenti
i) rilascia, nei casi previsti dalla normativa statale e regionale, le autorizzazioni commerciali di polizia ammi-nistrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, fatta salva la competenza concorrente dei responsabili dei servizi
l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune
m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;
n) sentita la Giunta Comunale determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
o) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale ed ai soggetti previsti dalla legge.
p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i termini di cui all'art. 13 della Legge n. 81/1993;
q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto degli artt. 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del presente statuto, dei regolamenti.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:
a)  stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute sentita la Giunta Comunale e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori; può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo, senza poteri di firma di atti con rilevanza esterna.
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'Assessore che riceve dal  Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli  assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI


CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE


Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni sovraintende allo svolgimento delle funzioni  dei responsabili dei servizi
2. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
3. Al Segretario Comunale è attribuita la presidenza delle commissioni di selezione  per la copertura di posti apicali.

Art. 28
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Il Segretario Comunale esplicita e sottoscrive i pareri di sua competenza sulle proposte di provvedimenti deliberativi, se richiesti.
3. Qualora il Segretario sia incaricato della sostituzione, anche temporanea, di un responsabile di servizio, esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 29
Attribuzioni di sovrintendenza, coordinamento e direzione generale

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste nel regolamento degli uffici e dei servizi.
4. Può esercitare le funzioni di direttore generale, nei casi previsti dalla legge, a seguito di conferimento delle stesse da parte del Sindaco.

Art. 30
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il  Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega al Vicesegretario ovvero ad altro personale dipendente entro i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 31 Vice segretario comunale
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II

UFFICI


Art. 32
Principi strutturali, organizzativi e criteri fondamentali di gestione

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programma;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e responsabile di servizio.
c) individuazione di responsabilità strettamente  collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, nonché attribuzioni e modalità di nomina dei responsabili dei servizi.

Art. 33
Attribuzioni gestionali

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata ai responsabili dei servizi come individuati dal Regolamento degli uffici e dei servizi, ovvero al segretario comunale. Al Segretario Comunale, in particolare,  posso essere attribuite funzioni gestionali, con incarico del sindaco, e/o nei casi previsti dal regolamento citato.
2. La funzione di gestione amministrativa è esercitata in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle direttive della Giunta e/o del  Sindaco.
3. Ai responsabili dei servizi compete l’adozione degli atti di gestione, anche aventi rilevanza esterna, che non siano espressamente ricompresi dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni degli organi di governo.
4. In particolare adottano sono attribuiti ai responsabili dei servizi:
a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b. la responsabilità delle procedure d’appalto e concorso;
c. la stipulazione dei contratti;
d. gli atti di gestione finanziaria, compresi gli impegni di spesa;
e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f. i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni urbanistico edilizie; resta ferma  la competenza del Sindaco in materia di concessioni edilizie.
Il responsabile del servizio economico finanziario in casi di assenza viene sostituito dal dipendente con le modalità definite dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34
Struttura

1.L'organizzazione strutturale dell’Ente, diretta a conseguire i fini istituzionali, è articolata  in servizi ed uffici, secondo le norme del regolamento
2. Lo status di dipendente comunale, salvo le eccezioni previste dalla legge, è incompatibile con ogni ufficio retribuito a carico dello Stato od altro Ente, con qualunque impiego privato, con l'esercizio di qualsivoglia professione od attività.

Art. 35
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.


TITOLO III

SERVIZI


Art. 36
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici gestiti nelle forme di legge

Art. 37
 Gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica

1. Per  l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la gestione delle reti il comune si avvale:
a. di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico;
b. di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
2. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
1. a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
2. a società a capitale misto
3.  a società a capitale interamente pubblico con modalità di controllo definite dalla legge.
Art. 38
Gestione dei servizi pubblici locali privi di  rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica  sono gestiti mediante affidamento diretto a:
- Istituzioni
- Aziende speciali, anche consortili
- Società a capitale interamente pubblico
2. E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 39
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40
Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
3. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Nell‘ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. Ai fini di cui al comma 5  sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.

Art. 41
Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
3. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Nell'àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7. Ai fini di cui al comma  5 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio

Art. 42
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione e dell’azienda speciale  sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, al di fuori dei componenti dello stesso, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nello specifico settore.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 43
Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da  sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 44
Il direttore

1. Il  direttore dell'istituzione e dell’azienda speciale è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal  Consiglio Comunale con le modalità previste dal regolamento.
2.Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e delle aziende speciali.

Art. 45
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal  Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica  il programma e gli obiettivi da raggiungere
2. Il documento proposto, sottoscritto da almento 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
 
Art. 46
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO


Art. 47
Principi e criteri

1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti il controllo finanziario e contabile e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisore (revisione contabile) potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori  del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 48
Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.P.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
 
PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE


TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE


CAPO I

FORME COLLABORATIVE


Art. 49
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 50
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli  obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.51
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione  oltre al contenuto  prescritto dal secondo comma del precedente art. 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il  Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 52
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e di quanto sancito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 53
Accordi di programma

1. Il Comune  per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE


Art. 54
Azione popolare


1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, con le modalità previste dalla legge

Art. 55
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Il comune assicura infine forme di  partecipazione alla vita pubblica locale da parte di cittadini appartenenti all’Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA


Art. 56
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi  procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze  di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma I hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 57
Istanze

1. I cittadini tutti, i comitati, le associazioni, possono presentare istanza al Sindaco allo scopo di avere delucidazioni, su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile delegato a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 58
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se tale termine non viene rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
4.La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE


Art. 59
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 60, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 60
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 61
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per l'organizzazione e la cura di particolari iniziative può promuovere la  costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro organizzazione.

Art. 62
Incentivazione

1. Alle associazioni operanti nel territorio ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 63
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO


Art. 64
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi  in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: sullo statuto, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate la leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria con quesito identico o sostanzialmente analogo nell’ultimo quinqennio
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) venti percento del corpo elettorale;
   b) il Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto di almeno due terzi del collegio;
4. Il Consiglio fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 65
Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
2.Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 66
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui  è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 67
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale  adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa  l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. L'istituto viene disciplinato con apposite disposizioni regolamentari.
3. Lo  Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 69
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
   a) nelle materie ad essi demandate [alla potestà normativa dell’ente] dalla legge o dallo Statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi  statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa [in merito alle proposte di ]dei regolamenti/o spetta alla  Giunta e a ciascun consigliere.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
Art. 70
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 71
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.




INDICE
- ELEMENTI COSITTUTIVI:
    Art.   1  - Principi fondamentali
    Art.   2  - Finalità
    Art.   3  - Programmazione e forme di cooperazione
    Art.   4  - Territorio e sede comunale
    Art.   5  - Albo Pretorio
   Art.   6  - Stemma e Gonfalone

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE
- TITOLO I - ORGANI ELETTIVI:
    Art.   7 - Organi
   Art.   8  - Consiglio Comunale
    Art.   9  - Competenze e attribuzioni
    Art. 10  - Sedute e convocazione
    Art. 11  - Commissioni
    Art. 12  - Attribuzione delle commissioni
    Art. 13  - Consiglieri
    Art. 14  - Diritti e doveri dei Consiglieri
    Art. 15  - Gruppi consiliari
    Art. 16  - Giunta Comunale
    Art. 17  - Nomina  e prerogative
    Art. 18  - Composizione
    Art. 19  - Funzionamento della Giunta
    Art. 20  - Attribuzioni
    Art. 21  - Deliberazioni degli organi collegiali
    Art. 22  - Sindaco
    Art. 23  - Attribuzioni di amministrazione
    Art. 24  - Attribuzioni di vigilanza
    Art. 25  - Attribuzione di organizzazione
    Art. 26  - Vicesindaco

- TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
   CAPO I : SEGRETARIO COMUNALE
    Art. 27  - Principi e criteri fondamentali di gestione
    Art. 28  - Attribuzioni consultive
    Art. 29  - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento
    Art. 30  - Attribuzioni di legalità e garanzia
    Art. 31 – Vice segretario comunale

   CAPO II : UFFICI:
    Art. 32  - Principi strutturali, organizzativi e criteri fondamentali di gestione
    Art. 33  - Attribuzioni gestionali
    Art. 34  - Struttura
    Art. 35  - Personale
 
- TITOLO III - SERVIZI

    Art. 36  - Forme di gestione
Art. 37 – Gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica
Art. 38 – Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
    Art. 39  - Gestione in economia
   Art. 40 - Azienda speciale
    Art. 41 - Istituzione
    Art. 42  - Il Consiglio di amministrazione
    Art. 43  - Il presidente
    Art. 44  - Il direttore
    Art. 45  - Nomina e revoca
    Art. 46  - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

- TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO
    Art. 47  - Principi e criteri
    Art. 48  - Revisori del conto
                 
 PARTE II  - ORDINAMENTO FUNZIONALE

- TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
   CAPO I - FORME COLLABORATIVE
    Art. 49  - Principio di cooperazione
    Art. 50  - Convenzioni
    Art. 51  - Consorzi
    Art. 52  - Unione di Comuni
    Art. 53  - Accordi di programma
                   
- TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54 – Azione popolare
    Art. 55  - Partecipazione
         
   CAPO  I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
    Art. 56  - Interventi nel procedimento amministrativo
    Art. 57  - Istanze
    Art. 58  - Petizioni
                   
   CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
    Art. 59  - Principi generali
    Art. 60  - Associazioni
    Art. 61  - Organismi di partecipazione
    Art. 62  - Incentivazione
    Art. 63  - Partecipazione alle commissioni
    CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
    Art. 64  - Referendum
    Art. 65  - Effetti del referendum
    Art. 66  - Diritto di accesso
    Art. 67  - Diritto di informazione

- TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA
    Art. 68  - Statuto
    Art. 69  - Regolamenti
    Art. 70  - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
    Art. 71  - Norme transitorie e finali

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