Infrazioni al codice della strada

Due sono i casi che gli operatori del Servizio di Polizia Locale seguono per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e D.P.R.495/1992). Questa prima suddivisione prevede che, sul luogo della violazione e nell'immediatezza del fatto, l'autore della violazione (trasgressore) sia:
  • presente
  • assente

TRASGRESSORE PRESENTE

La procedura prevedrà la redazione di un verbale di contestazione. Al momento della contestazione verrà consegnata una copia al trasgressore (solitamente di colore rosa) ed una al proprietario del veicolo (solitamente di colore giallo), ovvero l'obbligato in solido, se presente (la notifica è comunque validamente eseguita anche in caso di eventuale rifiuto di ricevere copia del verbale). A tale contestazione immediata, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada "Notificazione delle violazioni", segue la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, l'imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente così come individuati dall'art. 196 del Codice della Strada "Principio di solidarietà"). Per i residenti all'estero la notifica sarà effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

TRASGRESSORE ASSENTE

Nel secondo caso sono due le procedure che vengono seguite per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada:

Preavviso di accertamento di violazione al Codice della Strada

Si tratta di un avviso che viene apposto sul parabrezza del veicolo in tutti i casi in cui viene accertata una violazione alle norme previste dal Codice della Strada.
Tra i casi più frequenti di violazioni riscontrate si ricordano i seguenti:
  • sosta vietata in presenza di apposito segnale
  • mancata esposizione del disco orario
  • sosta in zona disco orario oltre il termine indicato
  • sosta in zona di carico e scarico merci
  • sosta nello spazio riservato agli utenti disabili
  • sosta nei viali pedonali
  • sosta sui marciapiedi
Si specifica che, ricadendo i casi di cui sopra tra quelli per i quali non viene richiesta la contestazione immediata (art. 201 del Codice della Strada "Notificazione delle violazioni"), il verbale potrà essere redatto d'ufficio sommando all'importo della sanzione le spese di notifica (13,00 €). Al fine di assecondare il conducente del veicolo, vengono posizionati sul parabrezza del veicolo, in modo del tutto volontario e senza nessun obbligo, i preavvisi di accertamento. In questo modo il conducente viene informato che la violazione da lui commessa è stata accertata in sua assenza e viene posto nelle condizioni di poter pagare, entro 10 giorni, la sanzione prevista senza l'aggiunta delle spese di notifica. Per i residenti all'estero la notifica verrà effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

Verbali notificati via posta (raccomandata A/R)

Si rinvia alla pagina dedicata: link.

Sia nel caso del preavviso di accertamento che per i verbali notificati via posta, il verbale verrà notificato entro 90 giorni dall'accertamento ad uno dei soggetti indicati all'art. 196 del Codice della Strada "Principio di solidarietà" non essendo stato possibile identificare l'effettivo trasgressore.
Nello specifico, si precisa che il termine di 90 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell'accertamento) fino al novantesimo giorno incluso. Se il novantesimo giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale disponibile.


SCONTO DEL 30%

A seguito di una norma introdotta dal cosìdetto "Decreto del fare" (D.L. 69/2013), il verbale relativo a determinate violazioni, se pagato entro 5 giorni da quando si viene formalmente a conoscenza dell'infrazione (notifica), è possibile usufruire di uno sconto pari al 30% della sanzione minima.
I 5 giorni decorrono con le seguenti modalità: se il verbale vi è stato contestato e notificato immediatamente dall'agente/ufficiale di Polizia Locale, i cinque giorni decorrono dalla data dell'infrazione. In caso contrario, il conteggio parte da quando si perfeziona la notifica del verbale all'indirizzo del proprietario del veicolo.
Sia il pagamento ridotto che il pagamento scontato (pari all'importo ridotto diminuito di un ulteriore 30%) non solleva dalla decurtazione di eventuali punti qualora previsto.
Attraverso il pagamento in misura ridotta o scontata viene meno la possibilità di proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.


Attenzione! Non è possibile usufruire della riduzione del 30% nel caso in cui si siano commesse violazioni delle norme del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente (per esempio: superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre i 60 km/h) o il sequestro del veicolo. Occorre altresì che l'infrazione commessa non comporti un illecito penale, come nel caso di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe.
Qualora non vengano rispettati i termini per il pagamento del verbale, non solo si perde il diritto allo sconto del 30%, ma anche quello al pagamento in misura ridotta (previsto per i versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica), con la conseguenza del raddoppio della sanzione sommata delle spese di procedura e degli interessi.


DATI PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI

SESTO AL REGHENA
  • Conto corrente postale: N. 12602595; intestato a: Comune di Sesto al Reghena – servizio tesoreria; causale: indicare il numero del verbale (indicato alla voce: Registro Gen. XXX/XX), la data dell’accertamento della violazione e la targa del veicolo.
  • Conto corrente bancario: IBAN IT08C359901800000000132958
  • Presso l'Ufficio di Polizia Locale: Piazza 4 Novembre, 22 - BAGNAROLA; ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45
CORDOVADO
  • Conto corrente postale: N. 10119592; intestato a: Comune di Cordovado – servizio vigilanza/servizio tesoreria; causale: indicare il numero del verbale, la data dell’accertamento della violazione e la targa del veicolo.
  • Conto corrente bancario: IBAN IT 98 X 03599 01800 000000139247
  • Presso l'Ufficio di Polizia Locale: P.za Cecchini, 24; ogni lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Qualora al pagamento si preferisca proporre ricorso contro il verbale di contestazione, il trasgressore o il proprietario possono proporlo in carta semplice al Prefetto di Pordenone entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione o al Giudice di Pace di Pordenone entro 30 giorni.

Di seguito uno schema riassuntivo per le varie casistiche sopra descritte:



Per visualizzare lo schema più agevolmente
cliccare qui.

Per conoscere i punti disponibili sulla patente di guida si ricorda il numero verde gratuito:

torna all'inizio del contenuto